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PATENTI DI GUIDA– PROROGA VALIDITA’

PATENTI DI GUIDA– PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITA’

 

Si forniscono, a titolo unicamente indicativo, gli ultimi aggiornamenti sulla proroga dei termini di validità delle patenti di guida, a seguito delle recenti disposizioni normative (articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo modificato dall’art. 10 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. “Omnibus II”, Circolari della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, n. 14282 del 27/04/2021 e n. 14832 del 03/05/2021):

1) per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE (Spazio Economico Europeo), eccetto l’Italia, con le patenti rilasciate in Italia
e
2) per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio

la validità delle patenti è così prorogata:

– per le patenti con scadenza originaria tra il 1 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020, la scadenza è prorogata di 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria; (*)
– per le patenti con scadenza originaria tra il 1 giugno 2020 e il 31 agosto 2020, la scadenza è prorogata al 1 luglio 2021; (*)
– per le patenti con scadenza originaria tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021, la scadenza è prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria. (**)

(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 e, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1 luglio 2021;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267.

Di tutto ciò è dato conto nelle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

3) per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:

– per le patenti con scadenza originaria tra il 31 gennaio 2020 e il 29 dicembre 2020, la scadenza è prorogata al 29 ottobre 2021; (*)
– per le patenti con scadenza originaria tra il 30 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021, la scadenza è prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria; (**)
– per le patenti con scadenza originaria tra il 1 luglio 2021 e il 31 luglio 2021, la scadenza è prorogata al 29 ottobre 2021. (***)

(*) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n. 18 del 2020, come convertito e succ. mod.: in tali casi, la disposizione nazionale e’ di maggior favore rispetto alle disposizioni unionali;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267;
(***) le patenti in scadenza nel mese di luglio 2021 rientrano nel campo di applicazione solo della normativa nazionale.

4) Per completezza espositiva, si rappresenta altresì che l’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 56 del 2021 ha prorogato il termine di validità dei documenti di riconoscimento in originaria scadenza ricompresa tra la data del 31 gennaio 2020 e quella del 29 settembre 2021, fino alla data 30 settembre 2021, ribadendo che la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

 

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