Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Obbligo di Visto di Transito Aeroportuale per i cittadini tagiki e uzbeki

A decorrere dal 1 febbraio 2025 entra in vigore l’obbligo del Visto di Transito Aeroportuale (VTA) per i cittadini tagiki e uzbeki in transito negli aeroporti italiani durante scali o tratte di volo internazionali.

Tutti i cittadini tagiki e uzbeki dovranno essere in possesso di VTA per transitare nelle zone internazionali degli aeroporti italiani.

Tale obbligo non si applica ai cittadini:

  • Titolari di un visto uniforme valido
  • Titolari di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata
  • Titolari di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro dell’UE

Si precisa che in base a quanto previsto dall’art. 26 del Codice dei visti dell’Unione Europea, il visto per transito aeroportuale consente allo straniero soggetto a tale obbligo di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto situato sul territorio italiano, durante scali o tratte di un volo internazionale, senza entrare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto (Italia) –

Per maggiori informazioni consultare il Codice dei Visti