NORMATIVA COMITES E CGIE
IL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO (C.G.I.E)
Istituito con Legge 6 novembre 1989, n. 368 (modificata dalla Legge 18 giugno 1998, n. 198), e regolamentato dal D.P.R. 14 settembre 1998, n. 329, il C.G.I.E. svolge attività consultiva per il Governo sui grandi temi di interesse per gli italiani all’estero. Esso rappresenta il primo passo nel processo di sviluppo della “partecipazione” attiva alla vita politica del paese da parte delle collettività italiane nel mondo e costituisce l’organismo essenziale per il loro collegamento permanente con l’Italia.
Il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero si riunisce a livello di Assemblea plenaria, Commissioni Continentali e Commissioni Tematiche. Esso è composto da 94 membri, di cui 65 eletti direttamente dagli italiani all’estero ogni cinque anni attraverso le assemblee elettorali locali (le ultime elezioni hanno avuto luogo nel giugno 2004, sulla base di una ripartizione geografica definita da un Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 4 maggio 2004). Ai membri elettivi ne vanno aggiunti 29 nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione delle Associazioni nazionali dell’emigrazione, dei Partiti con rappresentanza parlamentare, delle Organizzazioni sindacati e dei Patronati maggiormente rappresentativi.
Il Presidente del CGIE è il Ministro degli Affari Esteri, mentre sono elettive le cariche del Segretario Generale (che convoca l’Assemblea plenaria e il Comitato di Presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alla decisioni assunte); dei quattro Vice Segretari Generali per le tre aree geografiche (Europa e Africa del Nord; America Latina; Paesi Anglofoni Extraeuropei) e per il gruppo dei membri nominati dal Governo; e del Comitato di Presidenza (composto in totale da 17 membri), che si riunisce almeno 6 volte l’anno.
Nelle due Assemblee plenarie annuali, il CGIE, organo consultivo, esamina i problemi delle comunità italiane all’estero, formula pareri, proposte e raccomandazioni in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle Regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all’estero. In particolare, il CGIE formula il parere obbligatorio sugli orientamenti del Governo concernenti le seguenti materie: stanziamenti dello Stato in favore delle comunità all’estero; programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale e previdenziale; criteri per l’erogazione dei contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione professionale, organi di stampa e di informazione; programmi radiotelevisivi per le comunità all’estero; linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.
COMITATI DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO (COM.IT.ES.)
Istituiti con legge n. 205/1985, i Com.It.Es. sono organismi rappresentativi della nostra collettività, eletti direttamente dagli italiani residenti all’estero in ciascuna Circoscrizione consolare ove risiedono almeno 3 mila connazionali; anche in realtà ove vivono meno di 3 mila cittadini italiani, i Comitati possono essere nominati dall’Autorità diplomatico-consolare.
La normativa sui Com.it.Es. è stata profondamente innovata dalla legge 26 ottobre 2003, n. 286 e dal D.P.R. 29 dicembre 2003 , n. 395 (Regolamento di attuazione). Fra le numerose novità, si segnala in primo luogo l’introduzione del voto per corrispondenza nella elezione dei Comitati; la legge rinvia alle procedure previste dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459: pertanto, la base elettorale è la medesima di quella contemplata per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento nazionale.
I Com.It.Es. sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero minore o maggiore di 100 mila connazionali residenti, quali essi risultano dall’elenco aggiornato utilizzato per eleggere i rappresentanti al Parlamento nazionale. Il Comitato, una volta eletto, può successivamente decidere di cooptare 4 o 6 componenti, cittadini stranieri di origine italiana.
Elemento di particolare novità è costituito dall’art. 1, co. 2 della legge 286/2003, che definisce per la prima volta i Com.It.Es. “organi di rappresentanza degli italiani all’estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari”; in tal modo, si valorizza il loro ruolo, tanto nei confronti delle collettività di cui sono espressione, tanto dell’Autorità consolare. La nuova legge enfatizza infatti gli stretti rapporti di collaborazione e cooperazione che debbono instaurarsi fra Autorità consolare e Comitati, anche attraverso il “regolare flusso di informazioni”.
Con riguardo alle loro funzioni, i Com.It.Es., anche attraverso studi e ricerche, contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; particolare cura viene assicurata alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all’assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero.
I Comitati sono anche chiamati a cooperare con l’Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella Circoscrizione consolare. A seguito delle elezioni del marzo 2004, operano oggi 126 Com.It.Es., diffusi in 38 Paesi: di questi, 69 si trovano in Europa, 23 in America latina, 4 in America centrale, 16 in Nord America, 7 in Asia e 7 in Africa.