Per le coppie dello stesso sesso sarà necessario presentare:
- copia conforme all’originale del geboorteakte met vermelding van erkenning (atto di nascita con annotazione riconoscimento) da richiedere al Comune olandese competente. Si tratta di un documento in lingua olandese.
- richiesta di trasmissione di atto di nascita , debitamente compilato dal genitore di nazionalità italiana;
- traduzione che i genitori possono fare utilizzando il seguente facsimile (si prega di riempire solo gli spazi grigi con i dati del geboorteakte);
- copia del documento di identità in corso di validità di entrambi i genitori.
- In alternativa, è possibile presentare l’atto di riconoscimento pre-nascita insieme all’estratto internazionale dell’ atto di nascita.
Importanti informazioni per i genitori non coniugati
- Per la legge olandese il riconoscimento paterno può avvenire sia precedentemente che posteriormente alla registrazione della nascita. Dal momento del riconoscimento al nuovo nato viene assegnato legalmente il cognome paterno.
Per la legge italiana il riconoscimento paterno deve avvenire precedentemente (riconoscimento pre-nascita) o contestualmente alla registrazione del nuovo nato. In caso contrario al minore verrà assegnato il cognome materno e il cognome paterno potrà essere sostituito a quello materno o aggiunto allo stesso solo tramite decisione del competente Tribunale italiano.
PER EVITARE DIVERGENZE DI COGNOME DEL NUOVO NATO (NEI PAESI BASSI E IN ITALIA) È NECESSARIO EFFETTUARE IL RICONOSCIMENTO PRE-NASCITA O ALMENO CONTESTUALMENTE ALLA REGISTRAZIONE DEL NUOVO NATO PRESSO L’ANAGRAFE OLANDESE.
- Per la legge italiana, il riconoscimento paterno (effettuato in qualsiasi momento e registrato in Italia) comporta che il padre (sia italiano che straniero) condivida la responsabilità genitoriale con la madre.
Per la legge olandese invece la responsabilità genitoriale è affidata alla madre dal momento della nascita del figlio ed il padre può condividerla registrandosi presso il Registro della Responsabilità Genitoriale (GEZAGREGISTER).
Informativa limiti all’attribuzione del nome:
- l’Art. 34 del D.P.R. 3 Novembre 2000 n. 396 (vedi qui)
Procedure di attribuzione del cognome alla nascita
- Ai Figli di Genitori Entrambi Italiani:
- Opzione A: Attribuzione del cognome paterno.
- Opzione B: Attribuzione del doppio cognome (paterno e materno, in questo ordine specifico), a condizione che vi sia una volontà espressa e congiunta davanti all’Ufficiale di Stato Civile olandese.
- Nota Importante: Conforme alla circolare n. 7 del 14 giugno 2017 del Ministero dell’Interno, solo i genitori entrambi ed esclusivamente italiani possono optare per l’attribuzione del doppio cognome ai propri figli.
- Ai Figli di Genitori di Cittadinanza Mista (uno italiano e l’altro straniero o con doppia nazionalità):
- Attribuzione del doppio cognome secondo la normativa italiana è permessa solo se non in conflitto con la normativa straniera. È necessario verificare contattando autonomamente le Autorità competenti del Paese interessato.
La suddetta normativa è applicabile sia ai genitori coniugati che a quelli non coniugati, a condizione che il riconoscimento del bambino da parte del padre sia effettuato prima della nascita o il giorno stesso della registrazione del minore presso il competente Comune olandese.
Nota Bene:
- In caso di riconoscimento paterno successivo alla registrazione della nascita, il cognome attribuito in Italia sarà quello della madre.
- Per l’attribuzione del cognome paterno in tali circostanze, il cittadino interessato dovrà presentare una specifica istanza al tribunale italiano competente. Ulteriori informazioni sono disponibili online sul sito dei tribunali italiani.
- Questa norma è applicabile solo ed esclusivamente ai genitori italiani.
Passaporti Neonati
- La richiesta del passaporto può essere effettuata solamente dopo aver ottenuto la conferma di registrazione dei dati del neonato sulla piattaforma FAST IT online.
Nascita in Italia
- In caso di nascita in Italia, sarà cura dei genitori già iscritti all’AIRE nei Paesi Bassi, accertarsi che la nascita del figlio minore sia comunicata dal Comune italiano di nascita a questa Cancelleria consolare. Una volta che questo Ufficio avrà ricevuto dal Comune italiano la comunicazione di avvenuta registrazione della nascita (completa di documentazione relativa con esplicita indicazione delle generalità dei genitori) questa Sede procederà alla richiesta di iscrizione all’AIRE per nascita del/della minore.