1. Cenni normativi
L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.
Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile di un Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).
Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.
Riferimenti normativi:
- Legge N. 123 del 21 aprile 1983
- Legge N. 91 del 5 febbraio 1992
- Decreti legislativi N. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017
- Decreto Legge N. 113 del 4 ottobre 2018 (decreto sicurezza), convertito dalla Legge N. 132 del 1 dicembre 2018
- Decreto Legge N. 130 del 21 ottobre 2020, convertito dalla Legge N. 173 del 18 dicembre 2020
2. Requisiti per la richiesta della cittadinanza
- Residenza nella circoscrizione consolare:
- Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza;
- Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto;
- Termini di presentazione: la domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis (= italiano fin dalla nascita); se il coniuge/parte unione civile si è naturalizzato italiano dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;
- Trascrizione del matrimonio/unione civile: il matrimonio/unione civile celebrato all’estero deve essere stato trasmesso per la trascrizione a un Comune in Italia per il tramite di un Ufficio consolare italiano. Se non è stato trascritto il Comune italiano non potrà rilasciare l’atto integrale o l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio/unione civile;
- Validità del matrimonio/unione civile e stabilità del vincolo di coniugio/unione civile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione personale, divorzio, decesso del coniuge o parte dell’unione civile);
- Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;
- Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
- Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato;
- Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
- Conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).
- Pagamento delle tasse e percezioni indicate nella sezione documenti e costi.
3. DOCUMENTI necessari per la richiesta di cittadinanza
- Estratto dell’atto di nascita o equivalente: in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità ed eventuali annotazioni), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana. La traduzione in italiano deve essere legalizzata con Apostille o, nel caso la normativa locale non preveda l’Apostille per le traduzioni, certificata dall’Ambasciata/Consolato territorialmente competente oppure asseverata in un Tribunale italiano da un traduttore giurato che opera in Italia. Nei Paesi Bassi la normativa prevede l’Apostille sia per i documenti sia per le traduzioni. Essa viene apposta dal RECHTBANK.
- Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – per chi è vissuto in Italia il certificato penale italiano verrà acquisito d’ufficio – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana. La traduzione in italiano deve essere legalizzata con Apostille, se nel Paese esiste la procedura dell’Apostille anche per le traduzioni, altrimenti deve essere certificata dall’Ambasciata/Consolato italiano territorialmente competente oppure asseverata in un Tribunale italiano da un traduttore giurato che opera in Italia.
Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.- Le Autorità olandesi rilasciano la Dichiarazione di Buona Condotta che equivale a un certificato penale. Per ottenere la predetta Dichiarazione occorre selezionare VOG in English (certificate of conduct) sul sito https://www.justis.nl/, compilare e firmare solo la prima pagina, trasmettere l’intero formulario per email a denhaag.cittadinanza@esteri.it. Detto formulario verrà restituito al mittente per posta ordinaria debitamente firmato e timbrato da un funzionario della Cancelleria Consolare. Il richiedente lo consegnerà al Comune olandese di residenza che gli rilascerà la “Dichiarazione di Buona Condotta”. Questa dovrà essere apostillata e tradotta in italiano da un traduttore giurato, anche la firma del quale dovrà essere legalizzata per mezzo di Apostille apposta dal RECHTBANK (lista traduttori sul nostro sito, sotto la voce DOMANDE FREQUENTI).
- Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00 in favore del Ministero dell’Interno, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.
- Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza).
- copia atto integrale o estratto per riassunto atto di matrimonio/unione civile da richiedere al Comune italiano in cui l’atto risulta iscritto/trascritto, rilasciato da non oltre sei mesi prima dell’istanza. Questo documento deve essere inserito al momento della presentazione della domanda alla voce “documento generico” e andrà consegnato in originale il giorno della convocazione presso gli Uffici Consolari.
- Stato di famiglia (gezinsuittreksel met alle gezinsleden), rilasciato dal Comune olandese. Non va apostillato né tradotto né inserito come allegato alla domanda, ma andrà consegnato in originale all’Ufficio Cittadinanza nel giorno della convocazione.
- Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Si consiglia vivamente di conseguire prima il Certificato B1, se non si possiede già un titolo di studio italiano, e poi dedicarsi alla preparazione di tutti gli altri documenti. Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) – eventualmente in collaborazione con i locali Istituti italiani di cultura – sono esclusivamente l’Università per stranieri di Siena, l’Università per stranieri di Perugia, l’Università Roma Tre e la Società Dante Alighieri.
ATTENZIONE! Non verranno accettati i “certificati di matrimonio”.
NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione al posto dell’atto di matrimonio, stato di famiglia e certificato di cittadinanza del coniuge/parte dell’unione civile (DPR 445/2000)
Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:
- Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione;
- I titolari di permesso di soggiorno italiano UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico.
Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno
Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.
B FASE 2 – INSERIMENTO ISTANZA (Modello AE)
Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda “online” e all’inserimento di tutti i documenti richiesti sull’apposito portale del Ministero dell’Interno: (https://portaleserviziapp.dlci.interno.it).Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ (= Domande frequenti) e HelpDesk dedicati.
Attenzione: NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE:
- nel modulo di registrazione vanno inseriti DATA E LUOGO DI NASCITA così come indicati nell’atto di nascita;
- vanno riportate le GENERALITÀ indicate in atti e documenti formati all’estero dalle competenti Autorità straniere. In caso di discordanze, fornire documentazione giustificativa.
Nel caso di discrepanze, il richiedente è pregato di assicurare che sull’atto di nascita e/o di matrimonio formato all’estero sia annotato l’eventuale cambio cognome e/o nome, debitamente legalizzati e tradotti in italiano, o di produrre una Dichiarazione di esatte generalità, rilasciata dalle proprie Autorità, debitamente tradotta e apostillata.
- specificare nell’istanza l’eventuale presenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione.
L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie VERIFICHE.
Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità.
In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, per via telematica, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma da opporre sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione o verifica dell’avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.
Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.
D FASE 4 – VALUTAZIONE e TERMINI DEL PROCEDIMENTO
La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno. Per le domande presentate entro il 19/12/2020 il termine è di 48 mesi. Per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n. 173) il termine è di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili fino a un massimo di 36 mesi. Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.
E FASE 5 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO
Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere una data successiva a quella del decreto:
- atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano;
- certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione documenti).
Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).
Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli Uffici consolari, per prestare Giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi.
È previsto il pagamento con PIN presso l’Ufficio consolare della marca da bollo sul decreto nel giorno del Giuramento.
L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta iscritto o trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione “documenti”.
La persona interessata presterà Giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:
“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”
Gli effetti del Giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.
Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto Giuramento.
5. Semplificazione amministrativa e costi
Se il richiedente è un cittadino di un paese UE potrà avvalersi dell’autocertificazione per il possesso della cittadinanza italiana del coniuge/parte dell’unione civile, per il vincolo di coniugio/unione civile con cittadino/a italiano/a e la composizione del nucleo familiare.
Le informazioni, i dati e i documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione sono acquisite d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste (DPR 445/2000).
Costi:
DAL 6 LUGLIO 2022 IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO DI EURO 16,00 E DEL CONTRIBUTO DI EURO 250,00, A FAVORE DEL MINISTERO DELL’INTERNO, DEVE ESSERE EFFETTUATO UNICAMENTE TRAMITE PagoPA DIRETTAMENTE DAL PORTALE CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Articoli della tabella consolare da applicare:
Tutti i pagamenti presso l’Ufficio consolare devono essere effettuati con PIN.
- Autentica di firma sull’istanza: art. 24 (Euro 14,00);
- Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art 71 (Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione), Euro 10,00;
- Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71, Euro 10,00;
- Marca da bollo sul decreto di cittadinanza: art N/A, Euro 16,00.
INVIA LA TUA DOMANDA AL MINISTERO DELL’INTERNO