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RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA DIRETTA DA AVO ITALIANO
Il riconoscimento della cittadinanza per discendenza avviene soltanto per i maggiorenni. Il figlio minorenne di un cittadino/a italiano è automaticamente italiano. Deve solo essere registrato l’atto di nascita presso il Comune italiano, come previsto dalla legge (vedi Minori).
Si è cittadini italiani per nascita, anche all’estero, per linea paterna (senza limite di generazione) o per linea materna (solo per coloro nati dopo il 1.1.1948), ammesso che non ci sia stata interruzione nella trasmissione della cittadinanza da una generazione all’altra, ad esempio per rinuncia espressa di uno degli antenati o per naturalizzazione straniera dell’avo nato in Italia prima della nascita del figlio.
Il richiedente deve dimostrare di discendere da un avo italiano senza che ci sia stata interruzione della trasmissione della cittadinanza.
La domanda di riconoscimento va presentata su appuntamento ed esclusivamente in presenza di tutta la documentazione necessaria. Nella domanda vanno sempre indicati: nome, cognome, luogo e data di nascita, di matrimonio e di morte di tutti gli ascendenti a partire dall’avo italiano. L’istanza è soggetta al pagamento di una tariffa consolare di € 300,00, indipendentemente dall’esito della pratica (art. 5-bis, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89).
ATTENZIONE: Si rammenta che la tariffa consolare di euro 300,00 (trecento) non e’ rimborsabile indipendentemente dall’esito dell’istanza.
L’appuntamento va richiesto inviando una mail a: denhaag.cittadinanza@esteri.it
DOCUMENTI DA PRESENTARE
- estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano che per primo è emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano di nascita;
- atti di nascita, con traduzione in lingua italiana di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- atti di matrimonio con traduzione in lingua italiana (solo nel caso in cui il matrimonio si sia celebrato all’estero) dell’avo italiano emigrato all’estero e dei suoi discendenti;
- atti di morte, con traduzione in lingua italiana, dell’avo italiano emigrato all’estero e dei suoi discendenti in linea retta deceduti;
- certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di dichiarazione di conformità della traduzione in lingua italiana, attestante che l’avo italiano non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita del proprio discendente diretto;
- certificato di residenza del richiedente con indicazione della cittadinanza, della residenza e dello stato civile rilasciato dal Comune di residenza nei Paesi Bassi;
- permesso di soggiorno del richiedente (per i cittadini di Paesi non facenti parte dell’Unione Europea) – N.B.: al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso di un permesso di soggiorno di almeno due anni di validità;
- la dichiarazione riguardante gli ascendenti deceduti e/o ancora in vita verra’ compilata e sottoscritta presso la sede consolare
Tutti i certificati dovranno essere prodotti in originale e verranno conservati agli atti, per cui NON potranno essere restituiti. I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere muniti di legalizzazione (*), salvo i casi in cui ciò non sia esplicitamente previsto da convenzioni bi- o multilaterali ratificate dall’Italia. I documenti stranieri dovranno inoltre essere muniti di traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata.
Si consiglia di consultare i siti internet delle Rappresentanze italiane competenti territorialmente per i luoghi di emissione dei certificati, al fine di accertare le modalità di redazione e traduzione degli stessi.
(*) Documenti rilasciati da Paesi firmatari della Convenzione dell’Aja: La legalizzazione avviene tramite apposizione da parte dell’autorità del Paese emittente di una “Apostille”.
Documenti rilasciati da Paesi con cui non vigono accordi:
La legalizzazione del documento dovrà avvenire presso il Consolato italiano competente per il luogo in cui il documento è stato rilasciato.