Informazioni generali sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA DIRETTA DA AVO ITALIANO
Il riconoscimento della cittadinanza per discendenza si applica soltanto ai maggiorenni.
Il figlio minorenne di un cittadino/a italiano/a è automaticamente italiano. Il genitore italiano dovrà registrare la nascita del figlio presso il Comune in Italia come previsto dalla legge (sito MAECI MINORI )
Per la registrazione consultare le informazioni sul sito istituzionale di questa Ambasciata NASCITA
Si è cittadini italiani per nascita, anche all’estero, per linea paterna (senza limite di generazione) o per linea materna (solo per coloro nati dopo il 1.1.1948).
ATTENZIONE: se l’avo italiano si è naturalizzato straniero prima della nascita o durante la minore età del discendente successivo, si è interrotta la linea di trasmissione della cittadinanza. Tale presupposto preclude il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr. art. 8 e 12 Legge n.555/1912) e non sarà possibile accogliere l’istanza. La donna italiana trasmette la cittadinanza solo dopo il 01/01/1948.
Pertanto, il richiedente deve dimostrare di discendere da un avo italiano senza che ci sia stata interruzione della trasmissione della cittadinanza o eventualmente dimostrare il riacquisto della cittadinanza italiana da parte dell’avo. Il riacquisto della cittadinanza italiana deve essere avvenuto prima della nascita dei suoi diretti discendenti.
La domanda di riconoscimento va presentata su appuntamento utilizzando il portale PRENOT@MI
COSTI
L’istanza è soggetta al pagamento di una tariffa consolare di EUR 600,00 NON rimborsabili, indipendentemente dall’esito della pratica (art. 5-bis, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89). Il pagamento andrà effettuato il giorno dell’appuntamento con bancomat tramite POS.
ATTENZIONE: i cittadini dei paesi extra EU sono tenuti al pagamento di EUR 20,00 per l’autentica della loro firma sull’istanza di riconoscimento da apporre in presenza del funzionario consolare con valido documento d’identità.
Il giorno dell’appuntamento si dovranno presentare la seguente documentazione:
DOCUMENTI DA PRESENTARE
- estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano che per primo è emigrato all’estero (si intende l’avo italiano emigrato da maggiorenne), rilasciato dal Comune italiano di nascita;
- certificato di “non naturalizzazione” dell’avo rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione munito di dichiarazione di conformità della traduzione in lingua italiana, attestante che l’avo italiano non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione prima della nascita o durante la minore età del proprio discendente diretto;
- atti di nascita, con traduzione in lingua italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- atti di matrimonio, con traduzione in lingua italiana (solo nel caso in cui il matrimonio si sia celebrato all’estero), dell’avo italiano emigrato all’estero e dei suoi discendenti;
- atti di morte, con traduzione in lingua italiana, dell’avo italiano emigrato all’estero e dei suoi discendenti in linea retta deceduti;
- certificato di residenza del richiedente con indicazione della cittadinanza, della residenza e dello stato civile rilasciato dal Comune di residenza nei Paesi Bassi;
- permesso di soggiorno del richiedente (per i cittadini di Paesi non facenti parte dell’Unione Europea).
- Moduli 1 – 2 – 3 – 4 MODULO 1 – MODULO 2 – MODULO 4 compilati in maniera completa dal richiedente per se stesso e per ciascun avo deceduto. Il MODULO 3 deve essere compilato da ciascun ascendente ancora in vita, corredato da copia di un documento di identità valido.
- Solo in caso di naturalizzazione dell’avo, si dovrà presentare anche l’atto di riacquisto della cittadinanza italiana del discendente che la perse durante la minore età per naturalizzazione straniera del genitore. Tale riacquisto deve essere avvenuto prima della nascita del discendente successivo. In mancanza di questi documenti la linea di discendenza è da considerarsi interrotta e la domanda non può essere accolta.
Tutti i certificati dovranno essere prodotti in originale e NON potranno essere restituiti ma verranno conservati agli atti.
I documenti ai punti 2 – 3 – 4 – 5 – 9 devono essere legalizzati, così come le relative traduzioni in lingua italiana.
Documenti rilasciati da Paesi firmatari della Convenzione dell’Aja:
Si consiglia di consultare i siti internet delle Rappresentanze italiane competenti territorialmente per i luoghi di emissione dei certificati, al fine di accertare le modalità di redazione e traduzione degli stessi.
La legalizzazione avviene tramite apposizione da parte dell’autorità del Paese emittente di una “Apostille”.
Nel caso di documenti rilasciati da Paesi con cui non vigono accordi:
la legalizzazione del documento dovrà avvenire presso il Consolato italiano competente per il luogo in cui il documento è stato rilasciato. Si consiglia di consultare i siti internet delle Rappresentanze italiane competenti territorialmente per i luoghi di emissione dei certificati.