L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 – Normattiva
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale hanno l’obbligo di iscrizione entro i 90 giorni dalla data di registrazione al comune estero;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno senza iscriversi al comune estero;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. La richiesta va effettuata attraverso il portale FAST IT compilando l’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari), a cui allegare la documentazione richiesta dall’Ufficio consolare. Per le modalità di invio dei moduli si suggerisce la consultazione del sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio di residenza FAST IT. L’iscrizione del cittadino residente all’estero può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui gli Uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso (art. 6, comma 6, L. 470/1988).
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